• Statuto

    Art.1- Denominazione e sede
    E’ costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione sportiva dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUNFOREVER APRILIA” di seguito denominata Associazione, con sede in Aprilia (LT) Via Mediana, 87.

    Art.2- Finalità
    L’Associazione è apartitica e non ha fini politici, è esclusa qualsiasi finalità sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Essa ha carattere di utilità sociale, è retta dai principi della mutualità, della democraticità, non ha finalità lucrative. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell’atletica leggera, con particolare riguardo all’attività sportiva podistica. L’attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, si prefigge di contribuire alla promozione sociale, alla formazione extra scolastica nonché alla socializzazione tra persone di differente età, sesso, cultura e nazionalità senza discriminazioni di carattere razziale o religioso. Il gruppo partecipa e promuove manifestazioni competitive per l’utilizzo del tempo libero e la riscoperta dei principali valori umani, per favorire la coesione sociale, la conoscenza di luoghi nuovi nonché cooperare alla tutela dell’ambiente. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto ristoro. L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L’Associazione è caratterizzata dall’obbligatorietà del bilancio. L’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale potrà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) promuovere manifestazioni sportive di atletica leggera e podistiche anche di carattere competitivo; b) organizzare viaggi ed escursioni al fine di collegare le manifestazioni sportive di atletica e podistiche con la visita di luoghi d’arte e cultura; c) partecipare a manifestazioni sportive di atletica e podistiche competitive sia in Italia che all’estero; d) proporsi come luogo di incontro favorendo i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze ed esperienze culturali e sportive; e) favorire le attività ricreative connesse e finalizzate all’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica; f) promuovere e favorire iniziative di istruzione e formazione di carattere sportivo; g) promuovere incontri e convegni su tematiche sportive; h) Svolgere ed organizzare ogni altra iniziativa o attività ritenuta, dal Consiglio Direttivo, valida ed idonea al fine di reperire i mezzi finanziari necessari al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali. L’Associazione potrà altresì svolgere attività di natura commerciale, inclusa la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e simili, purchè in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed al solo fine di reperire le necessarie risorse finanziarie per lo sviluppo ed il sostenimento dell’attività istituzionale di natura prettamente non commerciale.

    Art.3- Durata
    La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

    Art.4- Soci
    I soci dell’Associazione si distinguono in: a) soci fondatori; b) soci onorari; c) soci effettivi. E’ espressamente esclusa la possibilità di partecipazioni temporanee alla vita associativa che, per sua natura, mira alla coesione ed alla socializzazione tra i soci. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. I soci fondatori sono esentati dall’impegno di versare la quota sociale annuale, avendo per il resto gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi, incluso l’obbligo di versare eventuali quote per la partecipazione a manifestazioni. Possono essere soci onorari le personalità, italiane o straniere, che si sono distinte nel settore sportivo o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’associazione o, comunque, al perseguimento degli obiettivi della stessa. I soci onorari sono esonerati dall’obbligo di versare la quota sociale annuale, nonché qualsiasi altro contributo o corrispettivo, e non hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci, pur potendovi liberamente partecipare. La nomina a socio onorario è riservata all’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Possono essere soci effettivi le persone fisiche, italiane o straniere, che, previa presentazione di apposita domanda di ammissione, intendono svolgere le attività sportive promosse ed organizzate dall’Associazione o, in genere, partecipare attivamente alle attività necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale.

    Art.5- Ammissione dei soci
    Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo a ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dall’associazione medesima. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione i soci accettano senza riserva alcuna il contenuto del presente statuto e dei regolamenti interni. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e al versamento della quota associativa, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: Dimissione volontaria; Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria, nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato e si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

    Art.6- Diritti dei soci
    Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui agli articoli successivi. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nei regolamenti. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

    Art.7- Patrimonio sociale e mezzi finanziari
    L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: a) quote associative versate dai soci e determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) contributi, erogazioni e liberalità versati dai soci e dai terzi; c) dalle sovvenzioni pubbliche e private; d) proventi derivanti dalle attività e dalle manifestazioni organizzate dall’Associazione; e) eventuali contributi da Federazioni, Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Gli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, non potranno essere distribuiti ma saranno impiegati per la realizzazione dell’attività associativa.

    Art.8- Organi sociali
    Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio Direttivo.

    Art.9- Assemblea dei Soci
    L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

    Art.10- Diritti di partecipazione
    Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

    Art.11- Assemblea ordinaria
    La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività sociale; approvare il conto consuntivo; la nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio Direttivo; approvare i regolamenti interni; la trattazione su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9.

    Art.12- Validità assembleare
    L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

    Art.13- Assemblea straordinaria
    L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

    Art.14- Consiglio Direttivo
    Il Consiglio Direttivo è composta da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

    Art.15- Dimissioni
    Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

    Art.16- Convocazione direttivo
    Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

    Art.17- Compiti del Consiglio Direttivo
    Sono compiti del Consiglio Direttivo: a. esaminare le domande di ammissione dei soci; b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 9; d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati; e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisione dell’Assemblea dei soci.

    Art.18- Il Presidente
    Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

    Art.19- Il Vice Presidente
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

    Art.20- Il Segretario
    Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

    Art.21- Il rendiconto
    Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

    Art.22- Anno sociale
    L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

    Art.23- Patrimonio
    I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

    Art.24- Sezioni
    L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

    Art.25- Clausola compromissoria
    Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

    Art.26- Scioglimento
    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo e/o dell’eventuale saldo attivo della liquidazione deve avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art.27- Norma di rinvio
    Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica leggera a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia.

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